LO STATUTO DELLA CASSA EDILE IN VIGORE DAL 27 MAGGIO 1991

 

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE SEDE E DURATA

   La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Varese ha la sua sede in Varese - Via E. Cairoli n. 5 - ed adempie alle proprie funzioni tassativamente indicate nel presente STATUTO a favore di tutti i dipendenti (che secondo quanto stabilito dalla contrattualistica nazionale e territoriale risultano iscritti) delle Imprese Edili ed Affini che sotto qualsiasi ragione sociale, industriale, artigianale e cooperativistica esercitano la propria attività nel territorio della Provincia di Varese.

   La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

 

ARTICOLO 2

FUNZIONI

   La Cassa è lo strumento di attuazione, per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'Intersind, la Confartigianato e la CNA e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra il Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese, l'Associazione Artigiani della Provincia di Varese, la CNA di Varese e la Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil della Provincia di Varese.

   Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

 

ARTICOLO 3

COMPITI

   La Cassa Edile provvede a:

prestazioni di previdenza ed assistenza;

gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;

ogni altro compito (es. anzianità professionale edile) congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 del presente statuto o nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle organizzazioni territoriali della Provincia di Varese ad esse aderenti.

 

ARTICOLO 4

ISCRITTI

   Agli effetti del presente statuto sono iscritti alla Cassa, a cura del proprio datore di lavoro, tutti gli operai di cui al precedente art. 1 e sono aderenti alla Cassa Edile tutte le aziende di cui all'art. 1 che abbiano l'obbligo contrattuale dell'adesione alla stessa.

   Il rapporto d'iscrizione alla Cassa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro; il datore di lavoro è tenuto peraltro a darne formale avviso alla Cassa comunicando alla stessa il nominativo, la data di nascita e l'indirizzo del lavoratore.

   Il rapporto d'iscrizione cessa per:

a) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;

b) espatrio dell'iscritto;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non aderisce alla Cassa Edile;

d) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa Edile;

e) decesso dell'iscritto.

 

ARTICOLO 5

CONTRIBUZIONI

   Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Varese ad esse aderenti.

   Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

   Le modalità dei versamenti sono stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

   Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico agli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

   Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui sopra la Cassa adotterà, nell'ambito della legge e dei contratti, i provvedimenti stabiliti nel regolamento.

 

ARTICOLO 6

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

 

   Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2 del presente statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Varese aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

   Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui ai commi precedenti, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

   La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui ai commi precedenti.

   La gestione delle somme di competenza della Cassa e l'erogazione delle assistenze a favore dei dipendenti iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dalle Organizzazioni di cui al precedente art. 2, fermo restando il principio che possono fruire delle assistenze della Cassa soltanto i dipendenti iscritti, relativamente ai quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui al precedente art. 5.

 

ARTICOLO 7

ORGANI

    Sono organi della Cassa:

- il Comitato di Presidenza;

- il Comitato di Gestione;

- il Consiglio Generale;

- il Collegio Sindacale.

 

ARTICOLO 8

COMITATO DI PRESIDENZA

   Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

   Uno fra i membri nominati dalle parti datoriali della Provincia di Varese assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle stesse.

   Uno fra i membri nominato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà la funzione di Vice Presidente, su designazione delle stesse.

   Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione, nonché di risolvere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari, che sorgono tra essi e la Cassa.

   Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, salvo diverse disposizioni adottate dal Comitato di gestione, tenuto conto di quanto disposto dal regolamento.

   Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

   In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi potranno delegare per iscritto, di volta in volta, tutte o parte delle loro funzioni ad altro componente il Comitato di Gestione.

   Il presidente delegherà un componente nominato dalle parti datoriali della Provincia di Varese; il Vice Presidente delegherà un componente nominato dalle Federazioni Provinciali dei Lavoratori delle Costruzioni.

 

ARTICOLO 9

COMITATO DI GESTIONE

   A)    Compiti:

   Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

   Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Cassa il Comitato di Gestione provvede a: scegliere i consulenti, assumere e licenziare il personale, disciplinare il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale dipendente della Cassa determinato in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

   In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

   Spetta inoltre al Comitato di Gestione di:

- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

- provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva relativi alle eventuali forme previdenziali che venissero demandate alla Cassa dalle organizzazioni di cui al precedente art. 2;

- curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie; promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere tra i datori di lavoro e gli operai l'interessamento alle Previdenze sociali;

- verificare, ogni tre mesi, l'andamento di tutte le voci in entrata e in uscita, delle singole gestioni;

- curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

- contrarre mutui, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e comporre in arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti o recederne: appellare od accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa.

B)    Composizioni

    Il Comitato di Gestione é nominato in misura paritetica dalle Associazioni territoriali datoriali della Provincia di Varese aderenti all'ANCE, Confartigianato e CNA e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Varese aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

    Il Comitato di Gestione é costituito complessivamente da n. 12 componenti di cui:

n. 6 nominati dalle parti datoriali (Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese, Associazione Artigiani della Provincia di Varese, CNA di Varese);

n. 6 nominati dalla Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Varese (Feneal - Filca - Fillea).

    In caso di necessità i rappresentati nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

c)    Durata dell'incarico.

    I membri del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

    E' però data la facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

    I membri del Comitato di Gestione, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

d) Compensi.

    Al Presidente e al Vice Presidente compete un compenso annuo, che viene di anno in anno stabilito dal Comitato di Gestione.

    Ai membri del Comitato, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, compete la corresponsione dei gettoni di presenza, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

    A tutti i membri del Comitato verranno inoltre rimborsate le spese sostenute per l'esplicazione del mandato.

    Ai Sindaci compete un compenso annuo, che viene di volta in volta stabilito dal Comitato di Gestione.

e) Convocazioni.

    Il Comitato di Gestione si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente, o dal Vice Presidente, o dal Collegio Sindacale.

    La convocazione del Comitato di Gestione é fatta dal Presidente mediante avviso scritto per raccomandata da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

    In caso di eccezionale urgenza, il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore.

    Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'ordine degli argomenti da trattare.

f) Deliberazioni.

    Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative é necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

    Ciascun membro ha diritto ad un voto.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti.

 

ARTICOLO 10.

CONSIGLIO GENERALE

    Il Consiglio Generale é composto da:

a)    n. 12 componenti del Comitato di Gestione;

b)    n.   3 componenti nominati dalle Associazioni territoriali datoriali di cui all'articolo 2;

c)    n.   3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, rappresentate nel Comitato di Gestione.

    Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e prestazioni.

    Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei componenti presenti.

    Per quanto attiene la durata dell'incarico dei componenti il Consiglio Generale, e le modalità di convocazione si fa riferimento a quanto previsto alle lettere c) ed e) del precedente art. 9.

 

ARTICOLO 11.

COLLEGIO SINDACALE

A)    Composizione.

    Il Collegio Sindacale é composto da cinque membri di cui due designati dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e due designati dalle Organizzazioni dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

    Il quinto membro, che presiede il Collegio, é scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti.

    In mancanza di accordo la designazione é fatta dal Presidente del Tribunale di Varese.

B)    Durata.

    I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

C)    Compensi.

    Ai Sindaci é corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

D)    Attribuzioni.

    Nell'esercizio delle Loro funzioni, i Sindaci hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

    Essi devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

    Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

    Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

    La convocazione é fatta senza alcuna formalità di procedura.

    I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza voto deliberativo, e possono partecipare al Comitato di Gestione senza voto deliberativo.

 

ARTICOLO 12

DIRETTORE

    Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Cassa, il Comitato di Gestione potrà provvedere all'assunzione di un Direttore, il quale sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione, darà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari, nell'ambito dei compiti affidatigli dal Comitato stesso.

    Il Direttore curerà l'organizzazione interna degli uffici, in base alle direttive di massima stabilite dal Comitato di Gestione.

    Il Direttore, salvo diversa decisione del Comitato di Gestione o del Consiglio Generale, parteciperà alle riunioni di tali organi, con le funzioni di segretario e ne curerà la redazione dei verbali, che dovrà sottoscrivere unitamente al Presidente.

    Il trattamento economico e normativo del Direttore é determinato dal Comitato di Gestione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile, previa approvazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, di cui al precedente art. 2.

 

ARTICOLO 13

PATRIMONIO SOCIALE

    Il patrimonio della Cassa é costituito:

a) dai beni immobili per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;

b) dalle somme e dagli avanzi di gestione destinati a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c) dai beni immobili e dalle somme incassate per i lasciti, donazioni, elargizioni o per atti di liberalità in genere con specifica destinazione a patrimonio;

d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

 

ARTICOLO 14

RENDITE

    Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui al comma 1 del precedente art. 5;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività e sugli altri fondi di cui la Cassa ha l'amministrazione;

c) dagli eventuali residui dei fondi anzidetti, dopo scaduti i termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dagli aventi diritto;

d) dagli interessi di mora per ritardati versamenti e dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate, nei casi di inadempienza, sulla base della normativa concordata dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2;

e) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese per eventuali servizi resi dalla Cassa, collettivi od individuali;

f) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

g) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nelle disponibilità di cassa.

 

ARTICOLO 15

PRELEVAMENTI E SPESE

    Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

    Ogni documento di spesa dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da chi da essi rispettivamente delegato.

    Ogni assegno relativo a prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

    Per la firma delle richieste di assegni circolari relativi alla liquidazione degli accantonamenti ferie, gratifica natalizia e festività, pagamenti del premio di professionalità edile, prestazioni contrattuali malattia, infortunio ed assistenza della Cassa, nonché per il trasferimento di fondi dal conto corrente postale ai conti correnti bancari, il Comitato di Gestione potrà delegare il Direttore della Cassa.

    Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente, perché assenti od impediti, dovranno essere in ogni caso munite, agli effetti del presente articolo, di delega scritta.

 

ARTICOLO 16

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

    Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1° Ottobre di ogni anno al 30 Settembre dell'anno successivo.

    Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, predisposte in forma analitica, con l'indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse o da esigersi e di quelle effettivamente erogate.

    Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

    Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, ciascuno per quanto di competenza.

    Sia i bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - che quelli preventivi, entro 30 giorni dalla loro approvazione devono essere inviati alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci.

    I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente, esatta, previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

    In ogni caso i dati relativi ai bilanci devono corrispondere alle voci indicate nello schema appositamente previsto dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni di cui al precedente art. 2.

 

ARTICOLO 17

SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE

    La messa in liquidazione della Cassa Edile é disposta con accordo tra le organizzazioni territoriali e su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al precedente art. 2.

    Dovrà operarsi la messa in liquidazione della Cassa qualora questa cessi da ogni attività per disposizioni di legge e qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

    Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina dei liquidatori.

    Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà - in difetto - il Presidente del Tribunale di Varese.

    Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

    Il Patrimonio risultante dai conti di chiusura della liquidazione della Cassa dovrà essere devoluto a prestazioni a favore della Categoria Edile che saranno indicate dalle Organizzazioni Sindacali competenti. In caso di disaccordo la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Varese tenendo tassativamente presente il suddetto scopo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

 

ARTICOLO 18

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

    Qualunque modifica al presente statuto deve essere stabilita con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2.

 

ARTICOLO 19

NORME DI RINVIO

    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

 

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

    Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa, è competente il Foro di Varese.

 

ARTICOLO 21

NORME FINALI E TRANSITORIE

    Il presente Statuto integra e sostituisce il precedente ed entra in vigore dal 27 maggio 1991.

    Il bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente Statuto sarà approvato dal Comitato di gestione.