REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
La
Cassa Edile svolge da tempo un servizio di certificazione contributiva per le
Imprese che partecipano ad appalti pubblici e che eseguono lavori privati. In
questa materia vi sono specifici adempimenti a carico delle Imprese e degli Enti
Committenti, previsti da varie disposizioni legislative e dal C.C.N.L. del
settore dell'edilizia.
Si tratta di una tematica molto importante che riveste oggi
una grande rilevanza per la tutela della regolarita' e della sicurezza sul
lavoro e per una maggiore garanzia di concorrenza leale tra le Imprese.
Riferimenti Normativi
A)
FONTI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI
NORMATIVI PER GLI APPALTI
B) COMMENTI ALLA NORMATIVA
APPALTI
Moduli
complementari
01)
DENUNCIA AGGIUDICAZIONE APPALTO
PUBBLICO
02) DENUNCIA
AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO - TRASFERTA
03) LETTERA
PER APPALTO E SUBAPPALTO
04) DICHIARAZIONE
POSIZIONE SOSPESA IMPRESA PER DURC
Modalità operativa per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva)
http://www.sportellounicoprevindenziale.it
La
richiesta di certificato DURC deve essere effettuata per via telematica. Tutte
le indicazioni operative sono reperibili direttamente sul sito sopra indicato.
In particolare nel capitolo “INFO” è possibile verificare i riferimenti
normativi riguardanti il DURC e consultare le istruzioni operative per la
compilazione telematica delle richieste di DURC.
Riportiamo di seguito i
documenti di approfondimento predisposti dalla nostra Cassa Edile, che riportano
le principali considerazioni, sia tecniche sia normative, inerenti le richieste
e le emissioni di DURC.
DURC
– Criteri generali
DURC – Circolare 9 gennaio 2006
DURC - Criteri compilazione MUT: Circolare n. 1 - Ottobre 2009
DURC - Lavori privati
Nei lavori privati il DURC deve essere presentato per tutte le imprese che
intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro. E' chiaro pertanto che il
DURC dev'essere prodotto anche per ogni singola impresa subappaltatrice e
presentato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività
o fase lavorativa all'interno del cantiere.
La sanzione in caso di inadempienza è quella disposta dal decreto n. 251/04,
cioè la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di
costruire o dia).
Si precisa inoltre che l'attestazione contenente il CIP, prodotta dalla
procedura informatica, ha la sola finalità di attestare l'avvenuto inoltro
della richiesta di DURC: essa non ha altro valore e non sostituisce il
certificato DURC.
Informazione sulla
clausola di "silenzio assenso"
Richiesta di certificati DURC
Le richieste di certificati DURC devono essere eseguite
per via telematica.
Assegnazione casella PEC (Posta Elettronica Certificata)
Istruzioni per l'assegnazione della Casella PEC (Posta Elettronica Certificata)