REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

 

    La Cassa Edile svolge da tempo un servizio di certificazione contributiva per le Imprese che partecipano ad appalti pubblici e che eseguono lavori privati. In questa materia vi sono specifici adempimenti a carico delle Imprese e degli Enti Committenti, previsti da varie disposizioni legislative e dal C.C.N.L. del settore dell'edilizia.
    Si tratta di una tematica molto importante che riveste oggi una grande rilevanza per la tutela della regolarita' e della sicurezza sul lavoro e per una maggiore garanzia di concorrenza leale tra le Imprese.



Riferimenti Normativi

A)        FONTI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER GLI APPALTI
B)        COMMENTI ALLA NORMATIVA APPALTI

Moduli complementari

01)      DENUNCIA AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO
02)      DENUNCIA AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO - TRASFERTA

03)     
LETTERA PER APPALTO E SUBAPPALTO

04)      DICHIARAZIONE POSIZIONE SOSPESA IMPRESA PER DURC

Modalità operativa per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva)

http://www.sportellounicoprevindenziale.it

La richiesta di certificato DURC deve essere effettuata per via telematica. Tutte le indicazioni operative sono reperibili direttamente sul sito sopra indicato.
In particolare nel capitolo “INFO” è possibile verificare i riferimenti normativi riguardanti il DURC e consultare le istruzioni operative per la compilazione telematica delle richieste di DURC.
Riportiamo di seguito i documenti di approfondimento predisposti dalla nostra Cassa Edile, che riportano le principali considerazioni, sia tecniche sia normative, inerenti le richieste e le emissioni di DURC.

DURC – Criteri generali
DURC – Circolare 9 gennaio 2006

DURC - Criteri compilazione MUT: Circolare n. 1 - Ottobre 2009


DURC - Lavori privati

Nei lavori privati il DURC deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro. E' chiaro pertanto che il DURC dev'essere prodotto anche per ogni singola impresa subappaltatrice e presentato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa all'interno del cantiere.
La sanzione in caso di inadempienza è quella disposta dal decreto n. 251/04, cioè la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o dia).
Si precisa inoltre che l'attestazione contenente il CIP, prodotta dalla procedura informatica, ha la sola finalità di attestare l'avvenuto inoltro della richiesta di DURC: essa non ha altro valore e non sostituisce il certificato DURC.


Informazione sulla clausola di "silenzio assenso"

 

Richiesta di certificati DURC

Le richieste di certificati DURC devono essere eseguite per via telematica.

 

Assegnazione casella PEC (Posta Elettronica Certificata)

Istruzioni per l'assegnazione della Casella PEC (Posta Elettronica Certificata)